Il richiedente asilo non è mai un irregolare

In queste settimane i media di tutto il mondo hanno rilanciato la tragica situazione in cui si trovano centinaia di migranti bloccati in condizioni disumane nel campo profughi di Lipa, al confine nordoccidentale della Bosnia-Erzegovina. Una vicenda che interessa anche direttamente la fascia confinaria fra Italia e Slovenia: Lipa rappresenta una tappa fondamentale per quanti – soprattutto afghani e pakistani – percorrendo la cosiddetta “rotta balcanica” cercano di raggiungere il territorio dell’Unione Europea per presentare (all’arrivo nella nostra regione) domanda di protezione internazionale. Ma l’avere manifestato alle autorità italiane l’intenzione di usufruire di tale opportunità prevista dalle Leggi internazionali non garantisce sempre la certezza di poter presentare la relativa domanda: a causa degli accordi fra Roma e Lubiana sulle riammissioni, si crea, infatti, un effetto a catena per cui lo straniero cacciato dall’Italia subisce uguale destino in Slovenia, transita per la Croazia e si ritrova quindi in Bosnia. Ed in quest’ultimo Paese rimarrà in una specie di limbo in attesa di riprendere la strada verso nord sperando in un destino più favorevole.Una situazione la cui illegittimità è stata attestata per la prima volta lo scorso 18 gennaio dalla sezione “Diritti della persona e immigrazione” del Tribunale ordinario di Roma con un’ordinanza pronunciata dal Giudice Silvia Albano (consultabile al sito https://www.asgi.it/wp-content /uploads/2021/01/Tribunale-Roma_RG-564202020.pdf): una decisione che segna un punto fermo in una questione che nel nostro Paese in questi ultimi anni è stata troppo spesso prigioniera della disputa elettorale fra i partiti. E questo ha portato normative emergenziali prive di quella visione volta al futuro che dovrebbe segnare sempre l’attività del legislatore.

La genesi del ricorsoIl percorso giudiziario era iniziato con il ricorso presentato da un cittadino afgano, classe 1993, che aveva dichiarato di avere attraversato la frontiera italiana presso Trieste dopo un lungo viaggio lungo la rotta balcanica subendo “violenze e trattamenti inumani al confine croato”.Fermato nel corso di un controllo dalle autorità italiane – dopo avere manifestato l’intenzione di richiedere asilo – erano stato condotto in una stazione di polizia: a lui e ad altri suoi connazionali “erano stati sequestrati i telefoni, erano stati ammanettati, caricati su un furgone e portati in una zona collinare (evidentemente sul confine sloveno) e intimati, sotto la minaccia di bastone, di correre dritti davanti a loro, dando il tempo della conta fino a 5; dopo circa un chilometro erano stati fermati dagli spari della polizia slovena che li aveva arrestati e caricati su un furgone”. Successivamente erano stati “chiusi in una stanza per la notte senza cibo, acqua e possibilità di accesso ai servizi igienici” e poi “condotti al posto di polizia al confine con la Croazia dove erano stati fatti sdraiare a terra e ammanettati con fascette di plastica con le mani dietro la schiena, perquisiti, presi a calci e colpiti a manganelli e gli era stato fatto attraversare il confine”. Presi in consegna dalla polizia croata “erano stati picchiati con manganelli avvolti dal filo spinato e presi a calci sulla schiena”. Nonostante avessero ribadito di voler chiedere asilo erano stati portati al confine con la Bosnia dove gli agenti “avevano cominciato un conto alla rovescia terminato il quale avevano iniziato a colpirli e a spruzzare loro addosso spray al peperoncino aizzando il pastore tedesco che era con loro che li aveva inseguiti cercando di morderli. Giunto in Bosnia era stato portato al campo di Lipa dove gli era stato detto che non c’era posto e quindi stato portato in aperrta campagna e lasciato li. Era giunto a Sarajevo dove aveva trovato riparo in un immobile abbandonato”.Fin qui il suo racconto avvalorato da prove fotografiche e testimoniali prodotte dagli avvocati che lo hanno rappresentato presso il Tribunale di Roma.Il giudice ha innanzitutto osservato come sia stato lo stesso Ministero dell’interno italiano, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, a precisare che “le procedure informali di riammissione in Slovenia vengono applicate nei confronti dei migranti rintracciati a ridosso della linea confinaria italo-slovena quando risulti la provenienza dal territorio sloveno anche qualora sia manifestata l’intenzione di richiedere protezione internazionale” salvo alcune rare eccezioni.Della dichiarazione dell’immigrato di chiedere asilo, in questo caso non rimane traccia anche perché “l’esecuzione di tale tipologia di riammissione non comporta la redazione di un procedimento formale, applicandosi per prassi consolidata le speditive procedure previste dal relativo accordo di riammissione, siglato tra l’Italia e la Slovenia il 3 settembre 1996… Qualora ricorrano i presupposti per la richiesta di riammissione e la stessa venga accolta dalle Autorità slovene non si provvede all’invito in Questura per la formalizzazione dell’istanza di protezione”. Tale accordo, però, non è mai stato ratificato dal Parlamento e quindi – secondo l’articolo 80 della Costituzione – “non può prevedere modifiche o derogare alle leggi vigenti” nel nostro Paese o alle norme dell’Unione Europea o derivanti da fonti di diritto internazionale.Una tale tipologia di riammissione, per di più, avviene senza l’emissione di un provvedimento amministrativo: essendo “il respingimento o riaccompagnamento alla frontiera un provvedimento restrittivo della libertà personale” deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria – per rispettare la Costituzione, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE – altrimenti viene “negato allo straniero di poter esercitare i suoi diritti e il diritto ad un ricorso effettivo”. Le normative internazionali, inoltre, vietano “trattamenti inumani e degradanti” e prevedono l’obbligo “di non respingimento nel caso lo straniero possa correre il rischio di subire tali trattamenti”.La riammissione verso la Slovenia e quindi la Croazia dall’Italia è stata da taluni giustificata con l’obbligo per lo straniero di presentare domanda di asilo in quello che viene indicato come “Stato membro inizialmente designato come competente” ovvero il primo Stato dell’UE raggiunto dall’immigrato. L’Ordinanza del Tribunale di Roma, però, ricorda come il legislatore europeo abbia introdotto un nuovo testo del Regolamento di Dublino dove si sottolinea che tale “automaticità” non scatti ove “si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante”. Concetti ripresi anche in diverse sentenze della Cassazione.

I trattamenti disumani in Slovenia e Croazia“Lo Stato italiano – precisa ancora l’Ordinanza – non avrebbe dovuto dare corso ai respingimenti informali in mancanza di garanzie sull’effettivo trattamento che gli stranieri avrebbero ricevuto in Slovenia in ordine al rispetto dei loro diritti fondamentali, primi fra tutti il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti e quello di proporre domanda di protezione internazionale”; situazioni, peraltro, attestate dalle inchieste della stampa internazionale, dai report dell’Ong e dalle risoluzioni dell’UNHCR. La riammissione in Slovenia, poi, avrebbe comportato quella informale in Croazia ed il respingimento in Bosnia ma anche che “i migranti sarebbero stati sottoposti a torture in Croazia”.L’Ordinanza ribadisce quindi che “la riammissione informale non può essere mai applicata nei confronti di un richiedente asilo, senza nemmeno provvedere a raccogliere la sua domanda, con una prassi che viola la normativa interna e sovranazionale in materia”: in caso contrario si lede “il diritto fondamentale ad accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale” fermo restando che “la domanda di protezione internazionale può essere espressa anche in forma orale”. Per questo motivo il richiedente asilo “non può essere mai considerato irregolare sul territorio italiano”.L’ordinanza evidenzia, poi, come “dalle testimonianze delle Ong presenti sul territorio si evince che la quasi totalità dei riammessi dall’Italia in Slovenia ha fatto rientro forzato in Bosnia attraverso la Croazia” e che lo stesso “Ministero degli interni sloveno ha riferito che nei primi sei mesi del 2019 aveva trasferito in Croazia 3.549 stranieri attraverso procedure ’informali’”. Per tutti questi motivi, il Giudice ha ordinato che venga consentito l’immediato ingresso sul territorio italiano del ricorrente quale richiedente asilo ed obbliga le autorità italiane a provvedere a registrare la sua domanda di protezione internazionale.