La regolamentazione del suono delle campane

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: “Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore”.

Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella nostra diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Pertanto con il presente atto decretiamoche nella nostra diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi: – indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;- scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);- richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito dalle ore 07.00 alle ore 21.00.Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale.

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto

4. La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i 3 minuti, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di 5 minuti. La durata del suono e dello scampanio per altri scopi (per l’Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, di funerali, di matrimoni, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale, specifica di ciascun luogo, ed essere ispirata a criteri di moderazione.

5. L’intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.

6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

Il presente decreto entra in vigore con il 1 dicembre 2017.

† Carlo Roberto Maria RedaelliArcivescovo metropolita di Gorizia